PremiMatch 2027
Diritto d’opzione

Abita in Italia e lavora in Svizzera: LAMal o sistema italiano?

In Italia può mantenere l’assicurazione svizzera oppure chiedere, entro 3 mesi, di restare nel Servizio sanitario nazionale; la scelta è definitiva, salvo in casi specifici. Una quota di compartecipazione prevista dalla legge per alcuni frontalieri è contestata; la sua applicazione dipende da ciascuna regione e non era accertata alla data delle nostre fonti.

Fonti consultate in data 5 ottobre 2026. Le regole e le cifre cambiano: le date sono indicate e gli importi del 2027 non ancora pubblicati sono segnalati come tali.

Il suo termine di 3 mesi

Non viene inviato né conservato nulla: il calcolo avviene nel suo browser.

Questi strumenti richiedono JavaScript. Senza JavaScript, le regole, le formule e le fonti sono comunque su questa pagina: legga le sezioni qui sotto.

L’essenziale per questo paese

  • Legge 213/2023: dal 3 al 6 % del salario netto percepito in Svizzera, tra 30 e 200 € per ogni mese lavorato, per i vecchi frontalieri che hanno scelto il sistema italiano; la regione modula la percentuale.
  • Applicazione (fonti da giugno a ottobre 2026): contestata e regionale; la Lombardia ha annunciato il 3 % e puntava a settembre 2026, poi avrebbe chiesto un rinvio al 2027; il Piemonte non prevede di applicarla. Nessun atto regionale trovato. Situazione alla data delle fonti (5 ottobre 2026) non accertata.
  • Nuovi frontalieri: chi non ha svolto un’attività nella zona di frontiera tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 non è nominato alla lettera b della legge; la portata della lettera a non è accertata.
  • Famiglia: se lavora un solo genitore, tutta la famiglia segue la sua scelta; con la LAMal, tutti hanno lo stesso assicuratore svizzero (Canton Ticino). Esistono altri casi (altro genitore attivo in Italia, due coniugi attivi in Svizzera).
  • Ticino: la domanda va all’Ufficio dei contributi dell’Istituto delle assicurazioni sociali, a Bellinzona.

La scelta, in parole semplici

L’assicurazione svizzera riguarda chi lavora in Svizzera. Per chi abita in Italia, l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE consente di chiedere l’esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera e di restare nel sistema sanitario del paese di residenza, oppure di iscriversi a tale sistema. È il «diritto d’opzione» (Optionsrecht, droit d’option). La base legale svizzera è l’art. 2 cpv. 6 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): l’esenzione è concessa su domanda, se dimostra di avere una copertura in caso di malattia nel paese di residenza, durante un soggiorno in un altro Stato dell’UE e in Svizzera. UFSP · Istituzione comune LAMal

Rimane nell’assicurazione svizzera (LAMal)

  • Si affilia a un assicuratore svizzero e paga un premio. Il premio è fissato per paese di residenza e non dipende dal suo stipendio.

Chiede l’esenzione

  • La copertura è quella del sistema del suo paese di residenza, con le sue regole e i suoi contributi.
  • Nella domanda occorre dimostrare questa copertura, anche per un soggiorno in un altro Stato dell’UE e per le cure in Svizzera.

Se non fa nulla: scaduto il termine, l’autorità la affilia d’ufficio a un assicuratore svizzero. L’UFSP precisa che, in caso di affiliazione tardiva senza un motivo valido, è dovuto un supplemento di premio (art. 5 cpv. 2 LAMal).

Il termine di 3 mesi

La domanda di esenzione va presentata, entro 3 mesi, all’autorità del cantone di lavoro. Otto cantoni (AG, AR, BL, BS, GL, OW, SO, UR) e tre comuni zughesi (Risch Rotkreuz, Steinhausen, città di Zugo) hanno affidato questo compito all’Istituzione comune LAMal, a Olten; gli altri cantoni se ne occupano direttamente o tramite i loro comuni. Elenco dell’UFSP · Istituzione comune LAMal

Punto di partenza. L’Accordo sulla libera circolazione (il suo allegato II e l’allegato XI del regolamento 883/2004) parla di tre mesi «successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera»; l’art. 7 cpv. 8 OAMal dice lo stesso. L’UFSP, l’Istituzione comune LAMal e il Canton Ticino contano i 3 mesi dall’inizio dell’attività lucrativa o del contratto di lavoro. Per la domanda di esenzione, la scheda informativa del Canton Berna conta dalla data di rilascio del permesso G. Queste date possono differire: fa fede la data stabilita dall’autorità del suo cantone di lavoro.

Se cambia domicilio. Trasferisce la residenza in Italia mantenendo il lavoro in Svizzera? Il Canton Ticino conta i 3 mesi dalla partenza dalla Svizzera e l’Istituzione comune LAMal dal trasferimento nell’altro Stato.

Va in pensione con la sola rendita svizzera? La tabella dell’UFSP (agosto 2023) prevede il diritto d’opzione anche per i pensionati che abitano in Italia; l’Istituzione comune LAMal, a Olten, fornisce informazioni.

Se sceglie il sistema italiano

Rimane nel Servizio sanitario nazionale (SSN). La legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 237-238) prevede una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale da versare alla regione di residenza, pari al 3-6 % del salario netto percepito in Svizzera, con un minimo di 30 € e un massimo di 200 € per ogni mese lavorato (questi limiti possono essere raddoppiati in caso di omesso pagamento o comunicazione), a partire dal 2024; la regione modula la percentuale in base al reddito netto e ai carichi familiari. Riguarda i «vecchi frontalieri» (che tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 risiedevano in un comune di frontiera, rientravano in linea di principio ogni giorno al proprio domicilio e lavoravano in Ticino, nei Grigioni o in Vallese) che hanno scelto il sistema italiano, i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera e usano il SSN, e i loro familiari a carico. La lettera b riguarda solo i casi in cui il diritto d’opzione è stato esercitato: i vecchi frontalieri che hanno scelto la LAMal non vi sono nominati, né i nuovi frontalieri. Legge 213/2023

A che punto siamo? Il decreto del ministro della salute del 14 novembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2025) lascia a ogni regione il compito di stabilire la propria percentuale con un atto proprio; il versamento avviene ogni anno con gli strumenti di pagamento dell’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale, senza una data fissata dal decreto. La Lombardia ha annunciato il minimo del 3 % sui redditi del 2025 e puntava ad attuarlo entro settembre; a fine giugno 2026 ha comunicato al Ticino di aver chiesto al ministero dell’Economia di rinviare l’entrata in vigore al 2027. Il Piemonte non prevede di applicarlo. All’inizio di luglio 2026 non era ancora stato chiesto nulla; il Canton Ticino ha sospeso in via cautelativa 50.2 milioni di franchi di ristorni destinati alla Lombardia, perché, secondo la sua perizia giuridica, questo prelievo è un’imposta contraria all’art. 9 dell’accordo fiscale (anche i sindacati lo contestano). Secondo l’agenzia ATS, il Consiglio federale ha risposto il 15 giugno 2026 che l’analisi della sua Segreteria di Stato e una perizia esterna concludono che la quota di compartecipazione è conforme, e che una sospensione unilaterale dei ristorni violerebbe l’accordo. Secondo un sindacato e un partito, gli atti attuativi mancavano ancora il 24 settembre e il 1° ottobre 2026 (senza dire quali); il tavolo interministeriale sul frontalierato si riunirà di nuovo il 9 novembre. Non abbiamo trovato né un atto regionale né una richiesta di pagamento. La situazione alla data delle fonti (5 ottobre 2026) non è accertata: questa pagina presenta la quota di compartecipazione come uno scenario, non come un importo dovuto.

Dove inviare la domanda

In Ticino, all’Ufficio dei contributi (Settore obbligo assicurativo) dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona. Altrove, all’autorità del cantone di lavoro. Canton Ticino

Quanto costa ciascuna delle due strade

I due importi affiancati, con le ipotesi e il dettaglio del calcolo. È un calcolo, non un consiglio: non include le spese che restano a suo carico né le differenze di prestazioni.

Il premio svizzero 2027 per chi abita in Italia. Al mese, secondo l’assicuratore: da 330.00.- a 534.80.- per un adulto con copertura infortuni (mediana 466.85.-), da 306.90.- a 509.40.- senza, da 75.90.- a 219.00.- per un bambino (14 assicuratori). C’è una sola franchigia: 300.- all’anno per un adulto, 0.- per un bambino; le franchigie a scelta e gli altri modelli sono preclusi a chi abita all’estero (art. 101a OAMal). Fonte: panoramica dei premi UE/AELS/UK dell’UFSP.

Questi strumenti richiedono JavaScript. Senza JavaScript, le regole, le formule e le fonti sono comunque su questa pagina: legga le sezioni qui sotto.

Che cosa può riaprire la scelta

La scelta resta valida finché l’attività di frontaliere prosegue senza interruzioni. Secondo l’Istituzione comune LAMal, un nuovo diritto d’opzione nasce quando l’attività in Svizzera termina e la persona deve poi assicurarsi nel suo paese di residenza (per esempio a causa di disoccupazione in quel paese) e riprende quindi un’attività in Svizzera; l’interruzione va documentata per iscritto.

Il Tribunale federale definisce questo diritto «relativamente irrevocabile»: la scelta si può riaprire solo se interviene un fatto nuovo.

Secondo l’Istituzione comune LAMal, un cambio di datore di lavoro o di cantone di lavoro, una modifica del reddito o del premio, o il passaggio da un apprendistato o da un tirocinio a un impiego non riaprono la scelta. La scheda del Canton Berna dice lo stesso di un cambio di datore di lavoro o di luogo di lavoro senza interruzione dell’attività in Svizzera.

La sua famiglia

I familiari senza attività lucrativa che abitano nello stesso Stato seguono in linea di principio la sua scelta: l’esenzione li comprende. L’Istituzione comune LAMal cita un’eccezione: se il coniuge o uno dei genitori esercita un’attività lucrativa nello Stato di residenza, questa persona e i figli devono assicurarsi in quello Stato (nessuna assicurazione svizzera per i figli).

  • Secondo l’UFSP e il Canton Ticino, se lavora un solo genitore tutta la famiglia segue la sua scelta e con la LAMal tutti sono presso lo stesso assicuratore svizzero; se l’altro genitore lavora in Italia o vi percepisce una rendita, i figli restano assicurati in Italia; se entrambi i coniugi lavorano in Svizzera, ciascuno esercita la propria opzione e tutti i figli seguono la stessa.
  • Se ha già un’assicurazione in Svizzera, può chiedere l’esenzione per un nuovo familiare entro 3 mesi da un matrimonio o da una nascita; vale dall’evento. Chi ha già esercitato la propria opzione non può, in tale occasione, assicurarsi nella LAMal.

Con la LAMal ogni persona ha il proprio premio: contano il coniuge e ogni figlio.

Le pratiche, passo per passo

  1. Annoti la data di inizio del lavoro in Svizzera e calcoli la fine dei 3 mesi (lo strumento qui sopra lo fa, a partire dal punto di partenza indicato dall’UFSP).
  2. Si procuri la prova di copertura del suo paese di residenza oppure, per la LAMal, un certificato del suo assicuratore svizzero.
  3. Compili il formulario: il «Meldeformular» dell’Istituzione comune LAMal, su cui si spunta la domanda di esenzione (art. 2 cpv. 6 OAMal), oppure la domanda online sul suo sito. Formulario Germania, Italia, Austria
  4. Lo trasmetta all’autorità del cantone di lavoro entro 3 mesi (alcuni cantoni richiedono l’invio online). A Ginevra: il Servizio dell’assicurazione malattie (SAM). In Ticino: l’Ufficio dei contributi (Settore obbligo assicurativo) dell’Istituto delle assicurazioni sociali, a Bellinzona. SAM, Ginevra · Ticino
  5. Conservi una copia e verifichi presso l’autorità che la sua esenzione sia registrata: senza un’esenzione concessa, l’assicurazione svizzera resta obbligatoria.

Per la LAMal non si chiede alcuna esenzione, ma l’affiliazione a un assicuratore svizzero avviene entro gli stessi 3 mesi; altrimenti l’autorità la affilia d’ufficio, con un possibile supplemento di premio (UFSP). I documenti richiesti variano a seconda del cantone e del paese: l’elenco completo si trova sulla pagina dell’autorità.

Domande frequenti per questo paese

La scelta

01Il diritto d’opzione riguarda anche me?

In linea di principio sì, se abita in Italia e lavora in Svizzera. Le fonti consultate parlano di cittadini dell’UE e della Svizzera; per un’altra cittadinanza fornisce informazioni l’autorità del cantone di lavoro.

02Che cosa succede se non faccio nulla?

Scaduto il termine di 3 mesi, l’autorità la affilia d’ufficio a un assicuratore svizzero. Secondo l’UFSP e l’art. 5 cpv. 2 LAMal, in caso di affiliazione tardiva senza un motivo valido è dovuto un supplemento di premio.

03Non ho compilato alcun formulario e ho mantenuto la copertura del mio paese: sono in regola?

Il Tribunale federale ha stabilito il 10 marzo 2015 (9C_801/2014) che una scelta tacita non è valida. Senza un’esenzione concessa, l’assicurazione svizzera resta obbligatoria. Chieda all’autorità del suo cantone di lavoro se la sua esenzione è registrata.

04Posso cambiare idea più tardi?

La scelta è definitiva finché lavora in Svizzera senza interruzioni. Si riapre in alcuni casi: ripresa del lavoro in Svizzera dopo un’interruzione (per esempio disoccupazione nel paese di residenza). Veda che cosa può riaprire la scelta.

05Cambio datore di lavoro o cantone di lavoro: posso rifare la mia scelta?

Secondo le schede dell’Istituzione comune LAMal e del Canton Berna, no: senza interruzione dell’attività, un cambio di datore di lavoro, di luogo di lavoro o di cantone non apre una nuova scelta. Il CLEISS dice lo stesso di un cambio di attività senza un periodo di disoccupazione in mezzo. Se il suo caso è particolare, decide l’autorità del suo cantone di lavoro.

06Vado in pensione: che ne è della mia scelta?

La tabella dell’UFSP (agosto 2023) prevede il diritto d’opzione per i pensionati che abitano in Italia. Per i pensionati, si informi presso l’Istituzione comune LAMal (Olten), che si occupa dei beneficiari di una rendita svizzera all’estero.

I termini

01Da quando decorrono i 3 mesi?

La legge parla dell’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera. L’UFSP, l’Istituzione comune LAMal e il Canton Ticino contano i 3 mesi dall’inizio dell’attività (o del contratto di lavoro). Per la domanda di esenzione, la scheda del Canton Berna menziona la data di rilascio del permesso G. Se trasferisce la residenza in Italia mantenendo il lavoro in Svizzera, i 3 mesi decorrono dal trasferimento (Istituzione comune LAMal) o dalla partenza dalla Svizzera (Canton Ticino). Fa fede la data stabilita dall’autorità del suo cantone di lavoro.

02Qual è la mia scadenza?

Secondo l’UFSP, tre mesi dopo l’inizio del suo contratto di lavoro in Svizzera; per un contratto che inizia il 4 ottobre, il termine scade il 4 gennaio (è un nostro calcolo: le fonti non danno esempi). Altre fonti partono dal permesso G o, in caso di trasferimento della residenza, dal trasferimento: fa fede la data stabilita dall’autorità del suo cantone di lavoro. Lo strumento Il suo termine calcola la data a partire da quella che inserisce.

La famiglia

01Il mio coniuge e i miei figli seguono la mia scelta?

In linea di principio sì, se non esercitano un’attività lucrativa e vivono nello stesso Stato. Se il coniuge o uno dei genitori lavora nello Stato di residenza, questa persona e i figli si assicurano in quello Stato. In Italia, se lavora un solo genitore, tutta la famiglia segue, e con la LAMal tutti sono presso lo stesso assicuratore. Veda la sezione La sua famiglia.

02Ho scelto la LAMal e nasce un figlio o mi sposo: che cosa devo fare?

Può chiedere l’esenzione per questo nuovo familiare entro 3 mesi dal matrimonio o dalla nascita; vale dall’evento. Chi ha già esercitato la propria opzione non può, in tale occasione, assicurarsi nella LAMal.

I costi

01Quanto costa la LAMal per chi abita all’estero?

Il premio è fissato per paese di residenza (e non per comune né per cantone di lavoro), per il modello standard. C’è una sola franchigia: 300 franchi all’anno per un adulto, nessuna per un bambino; le franchigie a scelta, il bonus e le altre forme particolari di assicurazione sono precluse a chi abita all’estero (art. 101a OAMal), e le regole sulla franchigia e sull’aliquota percentuale del 10 % si applicano per analogia (art. 103 cpv. 7). Valgono per le cure ricevute in Svizzera; nel paese di residenza si applica il diritto di quel paese (UFSP).

Per il 2027 l’UFSP indica, per gli adulti domiciliati in Italia, da 330.00.- a 534.80.- al mese con copertura infortuni, secondo l’assicuratore (14 assicuratori). L’UFSP pubblica questi premi ogni anno in una panoramica e in un file a parte del suo set di dati aperto; il calcolatore di questa pagina mostra tutte le offerte del suo paese, con gli importi dell’anno precedente. Ogni assicuratore fissa i propri premi in modo da coprire insieme i costi dei suoi assicurati dell’UE, dell’Islanda, della Norvegia e del Regno Unito, tenendo conto delle differenze di costi tra questi Stati.

02Il premio LAMal dipende dal mio stipendio?

No: è un premio per persona, fissato per paese di residenza. Nel sistema italiano, invece, la quota di compartecipazione prevista dalla legge dipende dal salario netto (veda la sezione sul sistema italiano).

03I premi dei frontalieri cambieranno?

Una riforma prevede di integrare gli assicurati domiciliati all’estero nella compensazione dei rischi tra assicuratori, in linea di principio al 1° gennaio 2028 (modifica della LAMal del 14 giugno 2024). L’ordinanza di applicazione è stata posta in consultazione dal 3 settembre al 3 dicembre 2025; alla data delle fonti (5 ottobre 2026) non era stata pubblicata alcuna decisione del Consiglio federale. Secondo l’UFSP, i premi delle persone assicurate nei paesi con molti frontalieri, soprattutto Germania e Francia, tenderanno ad aumentare; per il 2028 non è pubblicato alcun importo.

04Quanto costa il sistema italiano?

La legge prevede dal 3 al 6 % del salario netto, tra 30 e 200 € per ogni mese lavorato (limiti raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione), per i vecchi frontalieri che hanno scelto il sistema italiano. La sua applicazione è contestata e dipende da ciascuna regione; veda la sezione qui sopra.

Le pratiche

01Quale formulario, e a chi inviarlo?

Il Meldeformular dell’Istituzione comune LAMal, su cui si spunta la domanda di esenzione, oppure la domanda online sul suo sito. L’autorità è quella del cantone di lavoro; otto cantoni e tre comuni zughesi passano per l’Istituzione comune LAMal, a Olten.

02Quali documenti allegare?

La prova della copertura nel paese di residenza e in Svizzera (per un’assicurazione privata, la conferma dell’assicuratore che la copertura è equivalente a quella legale), e la prova dell’attività di frontaliere (permesso G, oppure conferma del datore di lavoro per i cittadini svizzeri). L’elenco esatto dipende dal cantone: consulti la pagina dell’autorità.

Questa pagina

01Questa pagina dà dei consigli?

No. PremiMatch presenta le regole, i termini e dei calcoli, con le loro fonti. Non dice quale assicurazione prendere e non sostituisce né l’autorità cantonale, né la sua cassa, né una consulenza giuridica. Gli importi sono calcoli basati su ipotesi, e la decisione spetta a lei.

02Che cosa fa PremiMatch di quello che inserisco?

Non viene inviato nulla: gli strumenti calcolano nel suo browser e non conservano nulla. Il riepilogo copiato contiene le sue risposte e l’indirizzo della pagina, nient’altro.

03Da dove vengono le regole e le cifre?

Dalle pagine degli uffici federali e cantonali, dai testi di legge, dalle sentenze e dagli organismi sociali di ciascun paese, elencati a fondo pagina con la loro natura, e, per la situazione in Italia, da media e sindacati, segnalati come non ufficiali. I premi svizzeri provengono dai dati aperti dell’UFSP. Stato delle fonti: 5 ottobre 2026.

Fonti di questa pagina 76

Ogni affermazione di questa pagina poggia su una o più fonti; di ciascuna è indicata la natura. Le apra per verificare: le regole possono essere cambiate dopo la data indicata sopra.

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Ciò che questa pagina non fa

  • Non consiglia alcuna assicurazione e non classifica i sistemi.
  • Non sostituisce l’autorità cantonale, la sua cassa malati o un parere giuridico.
  • Non tratta né l’assicurazione privata di un paese, né le assicurazioni complementari, né le regole fiscali (salvo quelle francesi, riassunte), né il caso dei frontalieri di altri paesi.
  • Non presenta gli importi del 2027 non ancora pubblicati.

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